Sanzioni


Sanzioni a carico dei responsabili e dei dirigenti
Arresto sino a sei mesi e ammenda sino ad euro 6.400,00 variabili in ragione della tipologia della violazione

Sanzioni a carico dei preposti
Arresto sino a due mesi e ammenda sino ad euro 1.600,00

Sanzioni a carico del medico competente
Arresto sino a due mesi e sanzioni sino ad euro 1.200,00

Sanzioni a carico dei lavoratori in caso di mancato rispetto degli imperativi di cui alla norma
Arresto fino ad un mese e ammenda sino ad euro 800,00


Responsabilità penale più responsabilità amministrativa


INOSSERVANZA PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' (art. 650 c.p.)
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, igiene, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ed ammenda.

LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME (art. 590 c.p.)
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione sino a tre mesi ed ammenda sino ad euro 309; se la lesione è grave, la reclusione è sino a sei mesi con multa sino ad euro 619, se la lesione è gravissima la reclusione è sino a 2 anni. Se i fatti sono commessi in violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro si arriva ad una reclusione sino a 3 anni.

OMICIDIO COLPOSO
Il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica in caso di negligenza, imperizia o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La reclusione può arrivare sino a 10 anni (15 se vi è il decesso della persona).

OMISSIONE COLPOSA / DOLOSA CAUTELE CONTRO INFORTUNI
Chiunque ometta di collocare impianti o rimuove o rende inservibili gli stessi, al fine di prevenire infortuni sul lavoro o disastri. Reclusione sino ad 10 anni di reclusione nel caso di dolo. Alle pene sopra esposte, dovranno aggiungersi, nel caso, eventuali aggravanti e/o pene accessorie. Nell'esercizio di un'attività lavorativa si rinviene la colpa nella mancata adozione dei mezzi necessari ad evitare e prevenire i danni, anche nel caso di mancata attuazione di disposizioni normative. L'imprenditore deve garantire la sicurezza degli impianti sia nei confronti dei lavoratori ma anche nei confronti si chiunque venga ad operare nella sfera di attività dell'imprenditore (utente finale).Il criterio di accertamento della colpa si fonda generalmente sul concetto della prevedibilità (possibilità di valutare preventivamente l'evento dannoso come conseguenza di un dato comportamento). Il datore deve vigilare anche sull'operato dei suoi dipendenti al fine del rispetto delle norme vigenti.

Recenti procedimenti penali aperti per rilevazione di legionella in strutture ricettive - creative, hanno ipotizzato una responsabilità dolosa ritenendo non accidentale ma voluta la condotta illecita con conseguente possibile inasprimento delle pene.

Art. 2087: tutela delle condizioni di lavoro con rispetto della integrità psico-fisica del lavoratore: risarcimento danni

Art. 2043: risarcimento danni per fatto illecito
Biologico
Esistenziale
Salute

Danni all'immagine (banche dati europee per alberghi relative a strutture coinvolte)
Sanzioni Civili in ogni caso applicabili oltre e/o in alternativa al D.lgs 81/08 ed alle sanzioni penali anche nel caso di violazioni di norme speciali e/o linee guida
Danni diretti economici per chiusura/sospensione dell'attività.